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Il Comune assicura l'accesso alle informazioni in suo possesso, in collaborazione con i Responsabili degli uffici competenti.
Documento amministrativo
"E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".(art. 22 comma 2 L. 241/90).Documentazione
La richiesta di accesso deve contenere:
- i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono;
- se non presentata personalmente presso gli uffici allegare copia del documento d'identità;
- data, argomento o altri elementi utili all'individuazione del documento
- il motivo della richiesta.Accesso alle informazioni
Tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone il Comune relative all'attività svolta.Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso è assicurato:
- ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni e agli atti per lo svolgimento delle loro funzioni.
Costo
E' gratuito visionare gli atti e i documenti amministrativi richiesti ed avere l'accesso alle strutture e ai servizi.
E' invece previsto un costo per la riproduzione, ricerca, rilascio di copie di atti e documenti ed, eventualmente, l'invio (per posta o altro mezzo) al cittadino all'indirizzo indicato.
Sono gratuite le copie richieste dai consiglieri comunali ai fini dell'esercizio del loro mandato.
Per ottenere copia o per prendere visione di pratiche edilizie è necessario il pagamento dell'importo dovuto a titolo di diritti di segreteria.
Richiesta di accesso
La richiesta va presentata per iscritto.
Gli “interessati” sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
Entro 30 giorni l'amministrazione evade la richiesta.
Esclusione dal diritto di accesso
I casi di esclusione riguardano:
- i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza e la difesa nazionale;
- i documenti che si riferiscono alla tutela dei diritti di riservatezza dei singoli, dei gruppi e delle associazioni;
- i documenti che si riferiscono all'ordine pubblico. Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino stesso può ricorrere entro 30 giorni al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
Il ricorso al Difensore Civico sospende i termini per il ricorso al Tar.
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