SCADENZA DOMANDE 17.04.2022
Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero votano per
corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di
attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza
per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al
voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita
e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida
limitatamente ad essa. In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3,
e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato
entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale
termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè
entro il prossimo 17 aprile 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare
operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le
medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la
ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.